Consiglio di Stato: termine perentorio ma … prorogabile


Il termine di dieci giorni entro il quale il concorrente “sorteggiato” è chiamato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzative (indicato dall'art. 48, comma 1, del Codice) è certamente perentorio come si evince dal tenore e dalla ratio della norma e, quindi, non è governabile a discrezione dalla stazione appaltante per quanto attiene alla durata in sé, né all’autonoma facoltà di valutazione circa la scusabilità di errori od omissioni da parte dell’impresa sorteggiata.

 

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. III, 7 marzo 2011 n. 1420), il quale rileva tuttavia che tale termine è suscettibile di proroga, ma solo con atto espresso e motivato della stazione appaltante, a fronte di un’altrettanto esplicita richiesta dell’impresa che dimostri un impedimento oggettivo e ad essa non imputabile ad adempiere e sempre che la relativa istanza sia prodotta prima della scadenza del termine stesso (cfr., per tutti, Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2009 n. 3804; id., 13 dicembre 2010 n. 8730).

 

Da ciò discende un duplice onere in capo all’impresa sorteggiata ed affinché non sia ritenuta inadempiente, ossia l’oggettiva impossibilità di rispettare detto essenziale termine e la necessità di far constare tale vicenda alla stazione appaltante, prima che il termine ultimo si consumi inutilmente, non potendosi prorogare un termine scaduto.