Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 19 settembre 2011, n. 5279; sez. V, 12 febbraio 2010, n. 744), dal compendio delle norme enucleabili dall'art. 37 del Codice si desume che, quale che sia il settore dell'appalto (lavori, servizi, forniture), l'A.T.I. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell'appalto e vi deve essere corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione.
Tale obbligo di duplice indicazione è espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla morfologia del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie).
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza in data 8 novembre 2011 n. 5892 |