TAR Veneto: se l’importo della cauzione è errato, l’impresa può integrare


Le disposizioni implicanti la grave sanzione dell'esclusione dalla gara debbono essere di stretta interpretazione e quindi debbono trovare il loro fondamento in una norma che espressamente imponga la loro osservanza, non può essere ignorato il dato di fatto emergente dalla lettura della norma dettata dal Codice dei Contratti con l'art. 75 proprio in materia di garanzie a corredo dell'offerta ed in particolare dal raffronto fra il primo e l'ottavo comma dell'articolo richiamato.

 

Così infatti dispone il primo comma: "L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente"; a sua volta il comma ottavo dispone : "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario".

 

Appare di tutta evidenza la diversa valenza attribuita dal legislatore alla prestazione della cauzione provvisoria di cui al primo comma, quale indubbia condizione della serietà dell'offerta presentata, ma la cui osservanza non è imposta a pena di esclusione, dall'obbligo imposto con l'ottavo comma, che invece è assistito dalla comminatoria espressa della sanzione dell'esclusione dalla gara in caso di inottemperanza.

 

Lo afferma il TAR Veneto (sez. I 2 dicembre /2011 n. 1791), il quale evidenzia altresì che il dato normativo ed il confronto fra le due disposizioni induce quindi a ritenere la diversa valenza della prestazione della due garanzie e quindi che solo la mancata osservanza della seconda previsione, comportando ex lege l'esclusione dalla gara, possa costituire una delle ipotesi contemplate in via generale dall'art. 46, comma 1-bis.

 

Diversamente, anche sulla scorta dell'espressione letterale, ma evidentemente in ragione della diversa rilevanza dell'assunzione dell'obbligo di garanzia all'atto della formulazione dell'offerta, la mancata osservanza delle previsione di cui al primo comma dell'art. 75 non determina ex lege l'esclusione dalla gara, ergo non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 46, comma 1 – bis.