L'articolo 46, comma 1bis, del Codice ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione, con la conseguente necessità di integrazione della documentazione, in tesi, incompleta originariamente prodotta.
E’ dunque evidente che la compressione delle cause di esclusione, limitate o al mancato adempimento delle prescrizioni di legge o al caso d'incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta o al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali o alla loro integrità del plico con violazione della segretezza delle offerte, conduce necessariamente, da un lato, e per espressa dizione normativa, alla nullità delle clausole di esclusione previste dai bandi diverse da quelle richiamate, ma, dall'altro, ad una valutazione sostanzialistica, per così dire, da parte della stazione appaltante della documentazione presentata.
E’ la posizione del TAR Veneto (sez. I 16 novembre 2011 n. 1687) in relazione ad una fattispecie concernente la (contestata) mancata produzione da parte dell'aggiudicataria di un documento richiesto dalla lex specialis (dichiarazione attestante la conformità all'originale, del registro Iva degli ultimi tre anni relativamente alle attività accessorie di ciascuno degli impianti oggetto di manifestazione di interesse).
Nel dettaglio l’impresa aggiudicataria si era limitata a esibire un riepilogo del fatturato delle attività accessorie, omettendo altresì di provvedere alla presentazione di idonea documentazione, in seguito a specifica richiesta integrativa. |