TAR Calabria: la presenza vale conoscenza


Ai fini della piena conoscenza degli atti di gara da parte di un'impresa, è sufficiente la presenza di un soggetto che si qualifichi e venga indicato nel verbale come rappresentante della stessa, posizione che risulta vieppiù rafforzata in presenza dell'assunzione da parte di questi di specifiche iniziative volte a tutelare le ragioni dell'impresa in quella sede, attraverso la presentazione di osservazioni o di contestazioni rispetto a specifiche determinazioni assunte dall'organo di gara.

 

E’ quanto affermato dal TAR Calabria (Reggio Calabria sez. I 24 novembre 2011 n. 854) il quale richiama un orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 2 ottobre 2006, n. 5728; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 4 ottobre 2001, n. 4474 e T.A.R. Campania, Napoli, I, 28 giugno 2005 , n. 8840).