Si segnala una sentenza del TAR Sicilia (Palermo sez. III 23 novembre 2011 n. 2174) in tema di avvalimento.
Affermano i giudici palermitani che deve ritenersi inidonea la sola presentazione del contratto di avvalimento stipulato tra impresa concorrente e impresa ausiliaria, atteso che esso esprime unicamente un impegno tra le parti stipulanti ma non anche dell'impresa ricorrente ausiliata nei confronti della stazione appaltante e che l'insufficienza della mera produzione del detto contratto è, inoltre, dimostrata dalla stessa formulazione dell'art. 49, comma 2 del codice dei contratti, il quale impone la presentazione sia della dichiarazione (lett. a), sia del contratto (lett. f), perseguendo evidentemente i relativi oneri documentali funzioni diverse e, soprattutto, complementari (in termini, v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 maggio 2011, n. 820).
Rileva altresì il TAR che l'incompletezza della dichiarazione di avvalimento non avrebbe nemmeno potuto essere sanata mediante l'acquisizione di chiarimenti integrativi ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; il rimedio della regolarizzazione postuma degli atti prodotti dai partecipanti alla gara è, invero, attivabile, per giurisprudenza costante, solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come nella presente fattispecie), risolvendosi, in caso contrario, in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano, invece, puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 aprile 2009, n. 2148; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 maggio 2007, n. 846; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 4 dicembre 2006, n. 390; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 febbraio 2006, n. 127). |