TAR Veneto: gli oneri di sicurezza vanno indicati nell’offerta, ma se la P.A. confonde le idee …


E’ necessario indicare nell'offerta economica gli oneri che i concorrenti intendono sopportare relativamente alla sicurezza sul lavoro, onde rendere consapevole l'offerta con riguardo agli aspetti della sicurezza dei lavoratori, in diretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 87, comma 4 ed 86, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/06.

 

Lo evidenzia il TAR Veneto (TAR Veneto sez. I 22 novembre 2011 n. 1720) il quale però precisa che qualora non solo il bando non aveva fatto alcun riferimento a tale obbligo (il che non costituirebbe esimente, in virtù della valenza eterointegrativa delle disposizioni sopra richiamate), ma soprattutto il modello predisposto dall'amministrazione, che i concorrenti dovevano utilizzare per formulare l'offerta economica, non prevedeva alcuno spazio per l'inserimento dei dati relativi agli oneri di sicurezza, l’eventuale esclusione diviene comunque illegittima.