E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284 il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", più noto come "decreto Monti".
Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Di seguito si segnalano alcune delle principali novità che interessano il comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
• Acquisizione di beni e servizi con centrale di committenza nazionale: art. 29, commi 1 e 2.
Attraverso tali disposizioni viene rafforzato il ruolo di Consip S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali incluse nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, per i contratti sopra soglia comunitaria, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni.
Scopo della novità è attuare una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle predette amministrazioni, così da conseguire una riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, nonché una diminuzione del contenzioso ed economie di scala realizzate mediante l'aggregazione dei fabbisogni.
• Concessioni di lavori pubblici: art. 42, commi 2 e 3.
Scopo delle disposizione in commento è favorire l'apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di estendere l'ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione.
• Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: nuove regole per l’affidamento degli appalti: art. 23, commi 4 e 5.
Con l'inserimento all'articolo 33 del Codice dei contratti del comma 3-bis, sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, attraverso il ricorso a centrali di committenza. La novità si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
• Approvazione unica del progetto sul preliminare opere di interesse strategico: art. 41, comma 2.
Nel codice dei contratti è inserito l’articolo 169-bis e la lettera f-ter) all'articolo 163, comma 2. Le nuove disposizioni sono finalizzate a ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell'infrastruttura, quantificabile in un periodo di almeno 6 mesi/un anno e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali.
• Cessione di immobili: art. 42, comma 1.
Viene modificato il comma 5 dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche) ampliando la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non sono strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.
• In tema di Conferenza di servizi: art. 44, comma 4.
Ai progetti preliminari già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si applica la norma che prevede che in materia di conferenza di servizi non trovi applicazione quanto previsto dal Decreto-legge n. 70/2011.
• Consultazione preliminare: art. 44, comma 8.
La norma prevede, per lavori oltre i 20 milioni di euro, una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale costruttivo momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali, con la precisazione che le nuove norme si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
• Convenzioni autostradali e concessione di costruzione e gestione stradale: art. 43, commi 1-6.
E’ prevista una disciplina semplificata per l'approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale.
• Costo del lavoro: art. 44, commi 1 e 2.
Vengono precisate le norme che disciplinano l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e soprattutto è stato abrogato il comma 3-bis dell'articolo 81 del Codice dei contratti che imponeva l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
• Misure per le PMI: art. art. 44, comma 7.
Vengono introdotte norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità ed alla possibilità di operare tale suddivisione.
• Scorrimento graduatorie: art. art. 44, comma 6.
La norma estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara, riducendo i tempi per l'avvio delle opere.
• Servizi di architettura e di ingegneria: art. 44, comma 5.
E’ soppresso l'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) con cui era stata innalzata la soglia prevista dall'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 euro per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all'articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti.
• Varianti: art. 44, comma 3.
E’ stabilito che le novità in tema di varianti introdotte dal D.L. 70/2011 non si applicano agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori; per le opere soggette alla legge Obiettivo, sono esclusi, ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.
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