E’ entrato in vigore lo “Statuto delle Imprese”


Sulla Gazzetta Ufficiale n .265 del 14 novembre scorso è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2011, n. 180 recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle Imprese".

 

Tra gli aspetti salienti di questo importante provvedimento segnaliamo, oltre a quelli contenuti nei principi generali, quelli riguardanti la semplificazione normativa, anche attraverso l’istituzione (articolo 17), presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese il quale, tra le diverse funzioni, analizzerà in via preventiva e successiva l’impatto della regolamentazione, nonché l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di non richiedere alle imprese informazioni già contenute nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio (articolo 9). All'articolo 8 è previsto che non possano essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini ed imprese senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per pari importo con riferimento al medesimo arco temporale.

 

Altresì rilevante appare essere l'integrazione della legge 241/90 con la disposizione "...non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione...", che appare un elemento di bilanciamento del rapporto privato – pubblica amministrazione.

 

È poi previsto l’obbligo per il Governo di recepire entro un anno la Direttiva sui Ritardati Pagamenti 07/11/UE, che fissa il termine di 30 giorni per i pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla Pubblica Amministrazione, e di 60 giorni per il pagamento tra i privati.

 

Di immediata applicazione, invece la possibilità dell’Antitrust, di intervenire con diffide e sanzioni verso le grandi imprese che pagano in ritardo le PMI (presunzione automatica di abuso a prescindere dall'accertamento di dipendenza economica dell'impresa creditrice).

 

Sono previste, poi, procedure semplificate per l’accesso agli appalti pubblici delle aggregazioni di imprese nonché la previsione di suddividere l’appalto in lotti evidenziando le possibilità di subappalto  e prevedendo il relativo pagamento diretto da parte delle Stazioni Appaltanti.

 

In particolare l'articolo 13, comma 2 lett. a) recita testualmente che la Pubblica Amministrazione e le Autorità competenti (quindi anche le Stazioni Appaltanti) sono tenute, purché ciò non comporti nuovi oneri finanziari, a "... suddividere, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  29 del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gli appalti in lotti o lavorazioni  ed  evidenziare  le  possibilita'  di subappalto, garantendo la corresponsione  diretta  dei  pagamenti  da effettuare tramite bonifico  bancario,  riportando  sullo  stesso  le motivazioni del pagamento, da parte  della  stazione  appaltante  nei vari stati di avanzamento".

 

E' altresì prevista l’estensione dell’obbligo di fatture quietanziate alle forniture con posa in opera di minori dimensioni. Sempre in tema di gare viene previsto il divieto – gia affermato dalla giurisprudenza - di richiedere alla imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore delle gare medesime (principio condivisibile ancorchè un po' vago mancando di un riferimento quantitativo forse desumibile dall'articolo 29 del Codice dei Contratti Pubblici).

 

Tra i principi generali enunciati all’articolo 2, la riduzione, nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese sia verso le altre imprese che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, entro limiti ragionevolmente brevi, con l’obiettivo di un anno (termine il cui rispetto non mancheremo di contribuire a rammentare).

 

Da non tralasciare anche la previsione dell’art. 4 che – anche in questo caso sulla scia di una giurisprudenza consolidata - consente alle Associazioni di Categoria di agire giuridicamente a tutela dei propri associati, proponendo azioni in giudizio sia in relazione ad interessi collettivi dei soci, sia in relazione ad interessi solo di alcuni, purché omogenei.

Le Associazioni sono altresì leggittimate ad impugnare atti amministrativi lesivi di interessi diffusi.

 

Si segnalano infine:

 

- l'articolo 3 "libertà associativa", dove il Legislatore ha precisato che "Ogni impresa è libera di aderire ad una o più Associazioni";

 

- l'articolo 5, nel cui ambito vengono definite le cosidette "imprese tecnologiche", quelle cioè che "sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali";

 

- l'articolo 11, che stabilisce il principio generale per il quale le certificazioni relative a prodotti, processi ed impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati sono sostitutive, fatti salvi i profili penali, della verifica da parte della Pubblica Amministrazione e delle Autorità competenti.