Autoritā: referenze bancarie e avvalimento


Secondo la giurisprudenza (Consigli di0 Stato, sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589) la finalitā dell'istituto dell'avvalimento non č affatto quella di arricchire la capacitā (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti.

 

Pertanto č stata censurata la tesi secondo cui non sarebbe consentito ricorrere all'avvalimento per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente.

 

Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto sufficiente il richiamo dell'art. 49 a tutti i "requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA" tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese, atteso che il fatturato IVA nonč altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41. Sulla scorta di tale principio l’Autoritā di Vigilanza con parere del 21 settembre 2011 n. 163. ha ritenuto che le referenze bancarie non essendo altro che un requisito di carattere economico– finanziario ai sensi del citato art. 41, vanno considerati suscettibili di formare oggetto di avvalimento.