Con Regolamento della Commissione europea n. 30/11/2011 (UE) N. 1251/201
sono state modificate le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Il regolamento ha immediata incidenza sugli articoli del codice dei Contratto che fissano gli importi delle soglie comunitarie.
Ecco il testo del regolamento:
“Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5.000 000 EUR»;
2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5.000 000 EUR»;
2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito è sostituito da «5.000 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «4.845 000 EUR» è sostituito da «5.000 000 EUR»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5.000.000» EUR;
5) all’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR».
Articolo 3
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1) alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
2) alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5.000 000 EUR».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2012”. |