Consiglio di Stato: se la P.A. sbaglia il nome… |
|
L'idoneità della comunicazione effettuata al numero telefonico indicato dalla parte resta ferma nonostante che, per una irrilevante svista formale, la società sia stata indicata con una denominazione parzialmente diversa.È infatti incontestabile il riferimento alla gara in discorso e il chiaro contenuto della determinazione adottata dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. III 28 novembre 2011 n. 6268). |