I costi della sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e all'art. 26, della legge n. 81 del 2009 sono i costi c.d. 'propri' che l'operatore economico deve sostenere per eseguire le prestazioni contrattuali appaltate, che la Stazione appaltante deve poter apprezzare (specialmente sotto il profilo della congruitą) rilevandoli dalle offerte presentate in sede di gara.
Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. I ter 11 ottobre 2011 n. 7871) il quale osserva che, in sostanza, i concorrenti devono specificatamente indicare anche i cd. "costi interni" dell'impresa e non solo quelli (diversi) rappresentati dai "costi da interferenza".
I secondi, non soggetti a ribasso, sono quelli fissati dalla stazione appaltante, mentre i primi sono i costi che sopportano le singole imprese, non predeterminati a monte, ma da indicare in sede di offerta per permettere all'Amministrazione di operare le proprie valutazioni al riguardo.
Sul punto - viene evidenziato nella sentenza di cui occupa - la giurisprudenza ha affermato che il combinato disposto degli articoli 86 e 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, impone ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruitą dell'importo destinato ai costi per la sicurezza.
La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina del codice dei contratti pubblici sia immediatamente precettiva e idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.
L'inosservanza delle norme dettate dal Codice dei contratti che impongono l'indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica, anche in assenza di una espressa comminatoria della lex specialis, la sanzione dell'esclusione, in quanto rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilitą dell'offerta stessa da ritenere, per tale ragione incompleta (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; TAR Toscana, Sez, II, 31 ottobre 2007, n. 3565; TAR Lazio, Sez. II bis, 11 ottobre 2006, n, 10258). |