TAR Lombardia: la relazione riservata del RUP è accessibile!


Il TAR Lombardia – Milano, con la sentenza della sez. III in data 24 ottobre 2011 n. 2530, ha affrontato un caso che fino ad oggi aveva formato per lo più oggetto di dibattito in dottrina: la possibilità di accedere ed ottenere copia della relazione del RUP.

 

Si legge nella sentenza che, in termini generali, l'amministrazione, anche con riguardo agli atti relativi al procedimento di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, è tenuta a consentire l'accesso a tutti gli atti correlati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.

 

È noto come l'adunanza plenaria (Consiglio di Stato, 13 settembre 2007, n. 11) abbia concluso nel senso che le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore siano rimaste sottratte all'accesso anche durante la vigenza dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994 nel testo risultante dell'emendamento introdotto dall'art. 7, l. n. 166/2002 e che sia rimasto confermato l'intento del legislatore di ricondurle ai casi di "divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento" di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990; ciò sul presupposto che le relazioni suddette costituiscono strumento di tutela dei propri interessi, del quale l'amministrazione dispone nell'eventuale contenzioso che l'appaltatore intenda istaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento del prezzo integrale dell'opera.

 

Anche il sopravvenuto art. 13, comma 5, lettera d) del d.lgs. n. 163/2006 equipara le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore ai "pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice" anch'essi non ostensibili, perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l'appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

Orbene - rilevano i giudici milanesi - le preclusioni normative appena esposte non possono essere estese anche alla relazione del RUP.

 

In primo luogo, non sussiste la medesima ottica finalistica di garantire la riservatezza di informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione della controversia potenziale o in atto tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito all'esecuzione del contratto.

 

La relazione del RUP, difatti, intende offrire alla stazione appaltante il resoconto delle vicende relative all'esecuzione dei lavori appaltati, con uno spettro assai più ampio di quanto non facciano le relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo con riguardo alle riserve dell'impresa (basta por mente ai documenti sulla cui scorta viene redatta:

 

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; d) relazione del direttore coi documenti di cui all'art. 173, comma 2;

e) domande dell'appaltatore: cfr. art. 175, d.P.R. n. 554/1999, ora art. 202 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

 

Per di più, essa non costituisce un parere rilasciato da un soggetto terzo, bensì da un ufficio della stessa amministrazione e, anche quando contiene parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, si colloca pienamente nel contesto del procedimento amministrativo, quale supporto istruttorio della determinazione definitiva sulle domande dell'appaltatore (in tal senso, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza, cfr. TAR Lazio 5.11.2009, n. 10867, la quale distingue i pareri legali che si considerano soggetti all'accesso ove siano riferiti all'iter procedimentale e vengano, pertanto, ad innestarsi nel provvedimento finale, da quelli coperti dal segreto professionale perché attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale).

 

Sotto altro profilo, la relazione del RUP non rientra tra le eccezioni tassativamente previste dalla legge, soltanto in presenza delle quali trovano limite le esigenze della trasparenza volte ad agevolare il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità.

 

A tal fine, non ha alcun rilievo la qualificazione della relazione come "riservata", poiché tale termine non equivale a "non accessibile", non essendo tale argomento lessicale neppure sufficiente a giustificare il ricorso alla analogia.

 

Piuttosto, deve ritenersi non accessibile il contenuto della relazione del RUP, nella parte in cui la stessa faccia esplicito richiamo alle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore, onde non frustrare il precetto dell'art. 13 citato.

 

Tale esigenza può essere soddisfatta agevolmente mediante l'accorgimento tecnico di occultare tali richiami con l'apposizione di "omissis".