Si segnala una pronuncia del TAR Lombardia (Brescia sez. II 28 settembre 2011 n. 1332) in ordine alle modalità di verbalizzazione delle operazione di gara.
Ai sensi dell'art. 43 della Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE (art. 78 del D.lgs. n. 163/2006), non è imposta la contestualità tra la verbalizzazione e le operazioni verbalizzate, ma è attribuita ai verbali una funzione di documentazione e informazione (a garanzia di tutti i concorrenti e della stessa stazione appaltante) che non sarebbe utile se la redazione venisse svolta a notevole distanza di tempo.
L'unico vincolo per la verbalizzazione è pertanto quello della tempestività rispetto alle operazioni verbalizzate.
Una volta accertata questa condizione è irrilevante che il verbale riguardi una singola riunione della commissione tecnica o più riunioni o l'intera procedura.
Purché sia tempestivo, il verbale può anche essere cumulativo (Consiglio di Stato Sez. V 15 marzo 2010 n. 1507; TAR Lazio Roma Sez. II 1 marzo 2011 n. 1906). |