Nelle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, la sottoscrizione dell'offerta - nella specie omessa con riferimento all'ultima pagina - costituisce condizione di giuridicità della dichiarazione, con conseguente legittima esclusione dell'offerente anche in mancanza di un'esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara, per evidenti esigenze di garanzia sia del principio della par condicio fra i partecipanti, sia dell'esigenza di effettivo conseguimento, in modo utile, degli obiettivi funzionali perseguiti dall'amministrazione appaltante (TAR Sicilia Palermo sez. II 12 ottobre 2011 n. 1791, il quale richiama ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 maggio 2006, n. 3392).
Secondo il TAR Sicilia, non è infatti configurabile in specie una mera irregolarità formale, suscettibile di sanatoria, considerato che una dichiarazione (rectius, offerta) non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua giuridica esistenza, con la conseguenza che l'eventuale regolarizzazione si tradurrebbe in un'integrazione dell'offerta proposta, configurandosi perciò come una violazione del principio della par condicio (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 novembre 2005 , n. 10768 ). |