In conformità al dettato di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni ivi previste vanno rese, nel caso di società per azioni, "dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico", senza fare alcun riferimento alla figura del Responsabile Tecnico degli impianti.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5638 del 21 ottobre 2011, richiamando il più recente insegnamento del medesimo Consesso, secondo il quale l'individuazione del novero dei soggetti nei cui confronti il codice dei contratti pone l'onere di dimostrare l'assenza di fattori pregiudizievoli ai sensi del richiamato art. 38 non è suscettibile di applicazioni estensive.
Per ciò che specificatamente concerne le società di capitali, sulla base del portato letterale dell'art. 38 del Codice, l'ambito dell'obbligo deve essere limitato alle due sole categorie degli "amministratori muniti di poteri di rappresentanza" ovvero del "direttore tecnico", che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali. |