Nel caso in cui sussista un evidente conflitto di interessi di un'associazione di categoria con i propri iscritti che hanno partecipato alla gara e con l'aggiudicataria della gara, va ricordato che, per costante giurisprudenza, le associazioni di categoria sono legittimate a impugnare atti concernenti i singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni in quanto, diversamente, l'azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale, con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti (lo afferma il Consiglio di Stato sez. V sentenza del 26 ottobre 2011 n. 5709, nella quale sono richiamate le precedenti pronunce del medesimo Collegio nn.. 3451/08 r. 4480/10)".
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