Ancorché, sotto il profilo interpretativo, il contrasto tra bando e lettera d'invito vada risolto in base alla prevalenza del primo, quale lex specialis della selezione concorsuale (al riguardo, Consiglio di Stato Sez. V, 29 marzo 2004, n. 1660, che richiama il parere della Sez. II, n. 149 del 7 marzo 2001), ciò non toglie che la difformità tra i due atti – indipendentemente dai motivi che abbiano, consapevolmente o per mero errore materiale, indotto l'amministrazione alla modifica delle prescrizioni nella lettera d'invito - sia idonea, in concreto, a pregiudicare l'imparzialità e l'applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato sez. V 27 ottobre 2011 n. 5740. |