L'obbligo previsto dall'art 79, comma 5, del Codice dei Contratti di comunicare l'avvenuta esclusione, entro un termine non superiore a cinque giorni, non contiene alcuna espressa sanzione e, pertanto, non può dedursi, da una omissione che non ha arrecato alcun nocumento alla parte interessata, l'esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il provvedimento de qua.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. IV 6 ottobre 2011 n. 5491), bene è stato sostenuto che la mancanza di tale comunicazione, rilevando in termini di prova della conoscenza dell'esclusione ai fini della decorrenza dei termini per impugnare, agisce favorevolmente nei confronti dell'impresa esclusa, rendendo tempestivo il ricorso anche successivamente proposto. |