Il fulcro del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consiste nell'individuare un ponderato bilanciamento fra le varie componenti dell'offerta e che, tradizionalmente, nel caso di attività caratterizzate da un rilevante apporto tecnico da parte dei candidati (come nel caso delle attività di progettazione), alle componenti qualitative dell'offerta deve essere riconosciuto un peso prevalente rispetto alla componente economica.
L'approccio in questione trova ora puntuale conferma nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione al codice dei contratti), secondo cui nel caso delle procedure aventi ad oggetto attività di progettazione "i fattori ponderali da assegnare ai 'pesi' o 'punteggi' attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque".
Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sez. IV 4 ottobre 2011 n. 5434) |