E' da considerare illegittima la clausola del disciplinare di gara che vieta di partecipare, in raggruppamento temporaneo di imprese, a quei soggetti che da soli già dispongano dei requisiti di partecipazione richiesti, nel caso in cui, nel complesso, la legge di gara non prevede nell’ambito dei requisiti alcuna soglia minima, sicché per partecipare e' sufficiente avere un qualunque fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi e presentare l’elenco delle principali forniture analoghe prestate nello stesso periodo.
Posto quindi che qualunque operatore presente nello specifico settore di mercato nell’ultimo triennio deve considerarsi, per ciò solo, in possesso dei requisiti di partecipazione, la clausola del disciplinare finisce così, a motivo della sua indeterminatezza, per rappresentare un divieto generalizzato e a priori della formula del raggruppamento temporaneo. Il che si porrebbe in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e con il fondamentale principio della massima apertura alle gare.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. III 17 agosto 2011 n. 4792), il quale ha altresì affermato che in tema di art. 38 del Codice dei contratti, la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva costituisce un atto di fiducia nei confronti del concorrente, al quale in cambio dell’oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara viene consentito, sotto la propria responsabilità, di dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Concludono quindi sul punto i giudici di legittimità, affermando che il sistema esige pertanto la massima serietà e correttezza da parte del concorrente nel redigere l’autocertificazione e, conseguentemente, il rendere una dichiarazione non veritiera non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale e dell’affidabilità del dichiarante.
Ed è questa la ragione per cui, in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale. |