L’avvalimento è espressione del principio di massima partecipazione e persegue la finalità di ampliare la platea dei potenziali concorrenti consentendo loro di utilizzare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di soggetti terzi. A tali fini non incide sulla legittimità del ricorso all’istituto la natura giuridica dei legami esistenti fra i soggetti interessati, rilevando unicamente, per l’Amministrazione, che l’impresa avvalente disponga dei mezzi dell’avvalsa (TAR Lombardia Milano sez. I 29 luglio 2011 n. 2037).
Osserva il Tribunale meneghino che “La legislazione vigente”, infatti, “(art. 37 del Codice; art. 95 del d.P.R. n 554 del 1999; art. 92 dell’emanando regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) fissa in tema di a.t.i. i requisiti minimi percentuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che deve essere posseduta da ciascun componente; ma tale disciplina non può essere intesa come limite all’avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe contraria al diritto comunitario che non pone limitazioni quantitative né qualitative all’avvalimento, e che lo consente espressamente anche nell’ambito dei raggruppamenti di imprese, e in tal caso sia mediante avvalimento interno che mediante avvalimento esterno.
Pertanto la disciplina nazionale va intesa non solo nel senso che anche nell’ambito di un’a.t.i. è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un’a.t.i. deve possedere può essere dimostrata mediante ricorso all’avvalimento”. (vedi sul tema Consiglio Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577).
Il rischio che possa in tal modo essere affidato l’appalto a un soggetto non in grado di eseguire la prestazione dedotta in contratto è neutralizzato dal vincolo di responsabilità solidale che lega avvalente e avvalsa nei confronti della Stazione appaltante e dai contratti di avvalimento presentati che comprovano la disponibilità, da parte della mandataria, delle risorse necessarie alla corretta esecuzione dell’appalto (ex art. 49, comma 2, lett. d ed f e comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006). |