TAR Lombardia: la corrispondenza tra requisiti e quota di partecipazione all’ATI non si applica agli appalti di servizi


Il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione del servizio oggetto di gara sancito dall’art. 37, commi 4 e 13 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è stato affermato in relazione ad appalti di lavori la cui applicabilità agli appalti di servizi non è unanimemente riconosciuta in giurisprudenza.

 

Lo afferma il TAR Lombardia - Milano nella già menzionata sentenza della sez. I, in data 29 luglio 2011 n. 2037, il quale aderisce all’orientamento giurisprudenziale, in base al quale “il principio di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'a.t.i. e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, da tempo affermatosi in materia di lavori e sancito nell'art. 37 comma 6, d.lg. n. 163 del 2006 non è estendibile agli appalti di servizi (per i quali, come è noto, il nostro ordinamento non contempla un rigido sistema normativo di qualificazione dei soggetti esecutori) in cui è riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l'istituto del raggruppamento d'imprese (l'art. 37 comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 si limita a stabilire che le a.t.i. devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun singolo operatore, mentre il successivo art. 42 nulla dispone in merito al rapporto tra requisiti di capacità tecnica e quota di partecipazione all'associazione temporanea).

 

Ne consegue che solo una clausola inequivoca della lex specialis di gara potrebbe legittimamente estendere agli appalti di servizi il su richiamato principio di corrispondenza tra requisiti soggettivi e quote di partecipazione.” (TAR Puglia, Bari, sezione I, 7 maggio 2008, n. 1092).