TAR Lazio: se l’offerta è pari a zero…


Sulla scorta del prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Napoli, I, n. 526/2009; Sa, I, n. 2269/2008; CdS, VI, 17.9.2009, n. 5589; Sez. V, 28 novembre 2005 n. 6651; TAR Piemonte, Sez. II, 3 dicembre 2007 n. 3645), il TAR Lazio (Roma sez. III 1 agosto 2011 n. 6825 ) ha affermato che non può essere in se stessa considerata irregolare o illegittima, in mancanza di un'espressa previsione in senso contrario della lex specialis, l’offerta in una gara di appalto che indichi, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, atteso che questo può ben costituire valida espressione di una proposta economica, conveniente per la stazione appaltante, alla quale resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia.

 

Se ne ha conferma dal Consiglio di Stato sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5657, ove viene in proposito affermato: che “nel concetto di offerta economicamente più vantaggiosa rientra, sicuramente, anche l'offerta a costo zero”; che “non solo l'importo dell'appalto è indicato in via presuntiva, ma non è imposto alcun limite minimo neppure alla soglia di anomalia dell'offerta”.