Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa implica la necessità per il seggio di gara di compiere valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla bontà delle offerte, valutazioni che sono viceversa precluse nel caso in cui la legge di gara preveda il criterio “automatico” di aggiudicazione del prezzo più basso.
Conseguentemente la cd. “normalizzazione” delle offerte operata dalla Commissione di gara rappresenta una non dovuta valutazione tecnico-discrezionale, sul piano qualitativo e quantitativo, delle offerte proposte che in base alla lex specialis di gara andavano considerate unicamente alla luce del parametro del prezzo più basso.
A tal riguardo, si rammenta che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso costituiscono sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, sì da comportare una differente disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa implica - come detto - l’esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del prezzo più basso consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal lex specialis di gara (TAR Puglia Bari sez. I 30 agosto 2011 n. 1250). |