Autorità: prime indicazioni sui bandi tipo


L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011, ha avviato una consultazione degli operatori del settore e delle amministrazioni pubbliche, avente ad oggetto alcune rilevanti novità in materia di redazione dei bandi di gara.

 

La stessa Autorità ha chiarito che i soggetti interessati potevano far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni mediante la compilazione dell'apposito modello entro le ore 18 del 10 agosto 2011. Nel documento base, l’Autorità evidenzia che l’art. 4, comma 2, lett. h), del d.l. n. 70/11 prevede un’importante novità in tema di redazione dei documenti di gara, introducendo, all’articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), il comma 4-bis, secondo cui «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis.

 

Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».

 

La norma opera un esplicito rinvio alle “cause tassative di esclusione”, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 46 del Codice - parimenti introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. d) del citato d.l. n. 70/2011 – secondo il quale le stazioni appaltanti possono escludere i candidati o i concorrenti «in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

 

Dette prescrizioni sono comunque nulle». Sulla base di tali disposizioni, quindi, le cause di esclusione devono derivare dalla violazione di norme vigenti e devono essere tipizzate nei bandi-tipo predisposti dall’Autorità. Si prescrive, inoltre, da un lato, la nullità delle ulteriori disposizioni eventualmente previste a pena di esclusione dalle stazioni appaltanti nella lex specialis di gara e, dall’altro, la necessità di motivare esplicitamente eventuali deroghe rispetto al contenuto dei bandi-tipo. 

 

Infine, altre rilevanti modifiche sono state apportate sia all’art. 38 del Codice, sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare. La corretta interpretazione delle norme sopra sintetizzate è essenziale per la predisposizione dei bandi tipo. Un’ulteriore modifica è, poi, quella apportata dall’art. 4, comma 2, lettera i-bis) del d.l. n. 70/2011 all’articolo 81 del Codice, che disciplina i criteri per la scelta della migliore offerta.

 

Il nuovo comma 3-bis prevede che l'offerta migliore sia «determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

 

Tale novella comporta rilevanti difficoltà operative e l’Autorità ha ritenuto urgente ed indispensabile porre in consultazione le modalità applicative al fine di offrire alcune indicazioni interpretative al riguardo. E’ stato quindi predisposto un documento  riassuntivo delle maggiori problematiche interpretative sui temi indicati, allo scopo di effettuare una consultazione delle categorie interessate e delle amministrazioni.

 

All’esito della consultazione e dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’articolo 64, comma 4 bis del Codice, saranno individuate le clausole tassative di esclusione per i bandi tipo di lavori, servizi e forniture.