Autorità: se gli elaborati progettuali sono costosi…


Con riferimento agli elaborati progettuali, determinare forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente determinato in misura inversamente proporzionale all’importo a base di gara e svincolando l’entità del rimborso dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati progettuali stessi, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.

 

E’ quanto affermato dall’Autorità (Parere 9 giugno 2011 n. 103) secondo cui il rimborso del costo sostenuto dalla stazione appaltante per la riproduzione su CD ROM degli elaborati progettuali avrebbe dovuto essere posto a carico, non del concorrente intenzionato a partecipare alla gara, ma solo di colui che avesse richiesto copia del progetto esecutivo.

 

L'art. 64 del Codice dei contratti pubblici (che rinvia all’allegato IX A che disciplina le “Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici”, il quale al punto 11, lett. c), prevede di indicare l’importo e le modalità di pagamento della somma da versare per ottenere la documentazione relativa alla procedura) non vale ad escludere il divieto per la stazione appaltante di imporre l’acquisto del progetto esecutivo potendo ciascun concorrente prendere visione gratuitamente degli elaborati progettuali, come d’altra parte, nel caso di specie, la stessa stazione appaltante ha affermato di aver consentito.

 

Nel caso di specie, osserva l’Autorità, in base alla clausola prevista nel bando, i 150,00 Euro richiesti per l’acquisizione del progetto esecutivo, più che coprire i costi di riproduzione degli elaborati progettuali, si traducono nella somma da versare per la semplice partecipazione alla gara.

 

Pertanto, la previsione contenuta nel bando di gara che impone ai concorrenti l’obbligo di acquisire il progetto esecutivo previo versamento di € 150,00 non appare conforme alla normativa di settore.