Consiglio di Stato: l’impresa va ammessa se l’infrazione è contestata


Il Consiglio di Stato (sezione V 3 agosto 2011 n. 4629) ha confermato il principio già precedentemente acclarato secondo cui la prescrizione recata dall’art. 38, comma 1 lett. e), in base alla quale sono estromesse dalla partecipazione alla gara le imprese che si siano rese responsabili di violazioni gravi e definitivamente accertate, porta ad escludere che la pendenza di un contenzioso possa essere considerata di per sé indice di inaffidabilità, essendo possibile un esito favorevole della lite, eventualità che fa prevalere il principio della più ampia partecipazione (nello stesso senso si veda anche Cons. St. Sez. V, 21 aprile 2009, n. 2399).

 

Nella medesima pronuncia è altresì affermato che le norme che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche vanno interpretate nel rispetto dei principi di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione e la mancanza di una norma con effetto preclusivo che preveda, in caso di cessione d’azienda anteriore alla partecipazione alla gara cui è assimilabile l’affitto di ramo d’azienda un obbligo di dichiarazione dei requisiti soggettivi della cedente, conduce ad escludere la sanzione espulsiva nei confronti dell’impresa cessionaria o affittuaria che non abbia reso la dichiarazione sulla cedente (sul tema, Cons. St. Sez. V, 15 novembre 2010, n. 8044; 21 maggio 2010, n. 32).