Consiglio di Stato: quando la modulistica è carente …


Secondo un consolidato principio, la “lex specialis” predisposta dall’Amministrazione, in quanto regola che governa la gara, deve essere esattamente rispettata e, a maggior ragione, nel caso in cui l’Amministrazione oneri i partecipanti alla gara di seguire fedelmente gli allegati all’uopo predisposti, pena l’esclusione dalla gara medesima.

 

Tuttavia, laddove la modulistica risulti carente in ordine alla dichiarazione da rendere, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’amministrazione è tenuta a prendere atto dell’equivocità delle proprie determinazioni, considerando l’omissione del concorrente sanabile.

 

In presenza di questa situazione si appalesa corretta la successiva integrazione documentale da parte del concorrente, la quale non può ritenersi violativa del principio della “par condicio” fra i concorrenti, in quanto si è, al contrario, proprio con l’integrazione successiva, posto rimedio ad uno sbilanciamento iniziale e si è ripristinata proprio quella “par condicio”, con il risultato di avere quella pluralità di candidati cui il principio di concorrenza tende nelle procedure concorsuali della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato sez. V 30 agosto 2011 n. 4861).