Consiglio di Stato: commissione pari o dispari?


Il principio che sorregge la composizione numerica della commissione giudicatrice di una gara pubblica ha carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico come attualmente esistente e tende a far sì che, nella diversità di opinioni e di valutazioni, sempre possibile allorquando occorre valutare offerte di contenuto tecnico, la commissione possa, con il principio della maggioranza, riuscire ad esprimere una valutazione e non restare bloccata da un pareggio che non farebbe conseguire all’amministrazione procedente il risultato della cura concreta e celere dei interessi pubblici ad essa commessi.

 

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. V 30 agosto 2011 n. 4862), secondo cui il principio non è assoluto, in quanto possono prevedersi dei correttivi, in caso di parità di votazioni, come quello della prevalenza del voto del presidente ovvero altri meccanismi procedurali idonei a risolvere l’eventualità di una pari valenza di valutazioni contrapposte.