Consiglio di Stato: aggiudicazione provvisoria e definitiva


Palazzo Spada torna ad occuparsi della questione concernente il rapporto tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato sez. VI 5 settembre 2011 n. 4998).

 

Si legge nella pronuncia che, in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell’atto consequenziale, indipendentemente dalla impugnazione.Tale situazione si verifica usualmente quando l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 25 novembre 2010, n. 8243; VI, 23 dicembre 2008, n. 6520).

 

Detto effetto caducante, per la giurisprudenza dominante, non intercorre fra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, perché l’aggiudicazione provvisoria è solo un atto endo-procedimentale, dagli effetti ancora instabili e meramente interinali, ed autonoma incidenza lesiva ha l’aggiudicazione definitiva, quale provvedimento di formale ricezione, da parte dell’Amministrazione, dell’esito della gara, con nuova valutazione degli interessi (cfr., in senso conforme, Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011, n. 80; VI, 20 ottobre 2010, n. 7586;V, 23 novembre 2010, nn. 8154 e 8153).