Consiglio di Stato: no a progettisti dipendenti


Ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 163 del 2006 “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da individuare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

 

Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti […]”.

 

L’art. 90, comma 1, lett. d) e ss., d.lgs. n 163 del 2006 a sua volta prevede che i soggetti esterni ai quali può essere affidata l’attività di progettazione sono – in sintesi - i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale, le società di professionisti o le società di ingegneria.

 

Vista la tassatività di un siffatto elenco – da raccordare alla diretta responsabilizzazione del soggetto della cui prestazione ci si avvale - il soggetto “esterno”, destinatario dell’incarico di progettazione esterna, non può essere un pubblico dipendente a tempo pieno. Quest’ultimo invero non può esercitare la libera professione e, quindi, non può assumere la qualifica professionale che l’art. 90 richiede per i progettisti esterni (Consiglio di Stato sez. VI 5 settembre 2011 n. 5003).