Pubblicato il Decreto caro materiali per i lavori contabilizzati nel 2011


Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio u.s., sono state rilevate, ai sensi dell’articolo133, comma 6 del Codice, le variazioni percentuali annuali relative all’anno 2011 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni. Più nel dettaglio, con il predetto D.M., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 133, comma 4 del Codice, ha rilevato:

 

- i prezzi medi, per l’anno 2010, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito, nell’anno 2011, variazioni percentuali annuali superiori al 10 per cento per effetto di circostanze eccezionali;

- le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell’anno 2011 rispetto ai prezzi medi rilevati nell’anno 2010.

 

Sulla scorta della tabella di cui all’Allegato 1 al decreto si evince che le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensazione hanno riguardato unicamente i seguenti materiali da costruzioni:

 

- Ferro - acciaio tondo per cemento armato ( +10,98%)

- Rete elettrosaldata (+10,82%)

- Fili di rame conduttori (+10,27%)

- Profilati in rame per lattoneria e lastre (+13,69%)

- Bitume (+12,31%)

 

Pertanto, qualora nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2011 siano stati impiegati materiali rientranti nella predetta tabella, gli appaltatori, nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dal 17 maggio 2012 (data di pubblicazione del decreto), potranno presentare all’amministrazione appaltante istanza di compensazione per la variazione di prezzo eccedente il 10 per cento con le modalità stabilite dall’art. 171 del regolamento. (D.P.R. n. 207/2010).

 

Il D.M. precisa poi che, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2011, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, anche le variazioni, eccedenti il 10 per cento, rilevate nei precedenti decreti, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.