TAR Brescia: avvalimento. Niente esclusione anche se se manca la dichiarazione


Si segnala una sentenza del TAR Lombardia Brescia (Sez. II, 10 maggio 2012 n. 814) in tema di tassatività della cause di esclusione ed avvalimento in gara.

 

Osserva il Tribunale lombardo che, con l'entrata in vigore dell'art. 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici, è stato introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare d'appalto; nella sentenza in esame è ricordato inoltre come la recente giurisprudenza abbia ritenuto, in base alla novella legislativa, illegittima la mancata ammissione di una ditta ad una procedura selettiva per una circostanza che non costituisce motivo di esclusione in virtù di una precisa disposizione di legge (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 8 marzo 2012 n. 2308, il quale ha censurato l'esclusione di una ditta che aveva prestato la cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria avente come beneficiario un soggetto diverso dalla stazione appaltante). Sul medesimo presupposto, anche il Consiglio di Stato (sez. III – 1 febbraio 2012 n. 493) ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione dalla gara di un'impresa che aveva presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto per poter concorrere all'assegnazione di più lotti.

 

Ciò detto, nella sentenza è evidenziato che l'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, non prevede alcuna sanzione di inammissibilità dell'offerta o di esclusione del concorrente per l'ipotesi in cui la dichiarazione risulti carente ovvero priva degli allegati di cui all'art. 2 lett. a-g del medesimo articolo, a differenza di quanto prevedono espressamente invece i commi 3 (dichiarazioni mendaci) e 8 (pluralità di concorrenti che si avvalgono della stessa impresa ausiliaria).

 

Pertanto, nel caso di lacune individuate nella dichiarazione di avvalimento, in applicazione della regola di cui all'art. 46 comma 1 del Codice dei contratti l'amministrazione deve consentire la regolarizzazione/integrazione degli atti tempestivamente depositati (dai quali comunque l'intenzione di ricorrere all'istituto sia, come nella fattispecie, chiaramente desumibile).