TAR Milano: nessuno documento di riconoscimento va allegato all’offerta


Non esiste una disposizione normativa che impone di allegare la carta d'identità agli atti aventi natura di proposta contrattuale, quali sono le offerte tecniche ed economiche proposte dai concorrenti che partecipano alle gare pubbliche (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. II, 26 marzo 2012 n. 530).

 

Siffatto obbligo, in base all'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è difatti previsto solo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e per le istanze rivolte all'amministrazione (stabilisce tale norma che "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato (…) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore").

 

Lo afferma il TAR Lombardia (Milano sez. III 23 maggio 2012 n. 1397), secondo il quale, inoltre, non può ritenersi che la mancata introduzione della copia della carta d'identità del firmatario nella busta contenente l'offerta tecnica determini incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta stessa.

 

In considerazione di ciò, i giudici meneghini hanno ritenuto la clausola contenuta negli atti di gara che imponeva una siffatta prescrizione nulla ai sensi del predetto art. 46, comma 1 bis e, conseguentemente, illegittima l'esclusione della ricorrente.