In conformità all’art. 46, comma 1 bis, del D.lgs n. 163/2006 il difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara.
Anzi, proprio la specifica previsione normativa contenuta nel menzionato comma 1 bis pone in rilievo il carattere imperativo della prescrizione relativa alla necessità della sottoscrizione (digitale nel caso di gara telematica) dell’offerta, in quanto costituente adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta al concorrente (TAR Puglia Bari sez. I 24 maggio 2012 n. 1019). |