TAR Lazio: necessaria l’autonoma organizzazione per il Consorzio stabile


Impregiudicata l'autonomia soggettiva delle singole imprese consorziate, il consorzio stabile di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici postula l'esistenza di una struttura associativa caratterizzata da un legame ben più stretto che in ogni altra forma di collegamento previsto dalla legge, al punto da costituire in concreto una forma intermedia tra le associazioni temporanee di imprese e la concentrazione delle stesse.

 

Lo afferma il TAR Lazio (Roma sez. II ter 18 aprile 2012 n. 3552), il quale osserva che conseguenza di tale assunto è che la qualificazione di consorzio stabile richiede il necessario accertamento della disponibilità di un'autonoma organizzazione di impresa, dovendosi escludere, ad onta del nomen impiegato, che possano qualificarsi stabili i consorzi che risultano avvalersi unicamente delle strutture e del personale delle singole consorziate (cfr., in proposito, TAR Sicilia, Catania, IV, 10 gennaio 2007, n. 36).

 

Infatti, anche laddove si ponga in rilievo come la norma non preveda espressamente l'istituzione formale di un'autonoma struttura d'impresa né che la decisione delle imprese consorziate di operare in modo congiunto debba essere formalizzata in un apposito atto, occorre individuare l'avvenuta creazione di un complesso strutturale ed organizzativo compatibile con il modello giuridico-formale di riferimento (cfr., in proposito, Cons. St., V, 15 ottobre 2010, n. 7524).