TAR Lazio: sempre in tema di tassatività delle cause di esclusione


L’art. 46, comma 1 bis, del Codice ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

 

Consegue che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. L’esclusione dalla gara per ragioni diverse da quelle previste dal comma 1 bis del sopra citato art. 46 comporta, quindi, la illegittimità del provvedimento impugnato (TAR Lazio sez. III quater 16 maggio 2012 n. 4443).