TAR Lazio: … ed ancora in argomento ….


L'art. 46, comma 1 bis, del D.lgs n. 163 del 2006 non consente di far derivare l'esclusione per irregolarità di natura formale che non abbiano attinenza con gli elementi essenziali dell'offerta, peraltro non sancita espressamente a pena di esclusione; pertanto, la mancata sottoscrizione di alcune pagine della relazione descrittiva dell'offerta tecnica non è riconducibile ad un elemento essenziale dell'offerta né è in grado di ledere i principi che regolano le gare pubbliche (TAR Lazio Roma sez. II ter 27 aprile 2012 n. 2250)