TAR Veneto: commissione giudicatrice e offerte anomale


Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (così Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2008, n. 3108), la «verifica delle offerte anormalmente basse, sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti, è compito che spetta alla Commissione giudicatrice, chiamata dall'amministrazione a valutare le varie offerte e ad aggiudicare la gara, e non ad un ufficio dell'Amministrazione, anche se tale ufficio risulta competente nel settore al quale attiene l'oggetto della gara; l'ufficio può, infatti, dare pareri di ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla delle offerte, ma non può essere ad esso rimesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte, allorché sia costituita una apposita Commissione» (TAR Veneto, Sez. I, 18 aprile 2012 n. 556 ).