Con Ordinanza del 5 aprile 2012 n. 5446, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, nel settore dell'attività negoziale della P.A., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare - antecedente e prodromica al contratto - inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo.
Viceversa, quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario.
Ne deriva – secondo la Suprema Corte – che appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio; e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario competente a conoscerne l'intera disciplina (in proposito anche Consiglio di Stato n. 4956/2007 e 7215/2006).
Nell'ambito delle patologie di inefficacia negoziali rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee (Cass. Sezioni Unite 4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti); dette patologie sono pertanto accertabili incidentalmente da parte di detto giudice ordinario, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 7578/2009; 27169/2007; 20504/2006; 5179/2004). |