Consiglio di Stato: in gara occorre indicare il nome del subappaltatore


Si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI del 2 maggio 2012 n. 2508) destinata sicuramente a suscitare qualche mugugno tra gli operatori.

Secondo Palazzo Spada, la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 118 (in tema di dichiarazione di subappalto) del Codice dei Contratti deve essere intesa nel senso che:

 

- la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto del subappalto (ossia, nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, ma non anche una via necessitata per la partecipazione alla gara);

 

- al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione dell'impresa subappaltatrice (nonché la dimostrazione del possesso in capo a quest'ultima dei requisiti di qualificazione) nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato, autonomo possesso, da parte del singolo concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

 

Osserva il Consiglio di Stato che l'ipotesi – per così dire – 'fisiologica' in tema di subappalto è, infatti, quella in cui il partecipante alla gara sia autonomamente in possesso dei presupposti e dei requisiti per la corretta esecuzione dell'appalto. Solo in tale ottica si giustifica la possibilità che il partecipante possa integrare ex post la dichiarazione di subappalto (attraverso la postuma indicazione del subappaltatore).