Consiglio di Stato: la firma giusta nel posto sbagliato…


Una "sottoscrizione" deve, per definizione, essere apposta in calce al documento al quale si riferisce (nel senso che per "sottoscrizione" debba intendersi la firma in calce, e che questa non "può essere sostituita dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa").

 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sez. V 20 aprile 2012 n. 2317), richiamando un precedente arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sezione IV, 31 marzo 2010, n. 1832).

 

Non si può, pertanto, condividere l'idea che esista un'equipollenza tra la firma di un documento in calce e quella apposta solo in apertura di esso ("in testa"), o tanto meno sul mero frontespizio di un testo di più pagine, dal momento che è soltanto con la firma in calce che si esprime il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto.