La stazione appaltante è titolare di un potere di contenuto ampio, che non viene assorbito ed esaurito dalle decisioni della commissione giudicatrice, ben potendo l'amministrazione sempre disporre in merito al contratto in relazione ai suoi poteri trasversali di controllo che non discendono dalla rigida scansione prefigurata dagli art. 11 e 12 del Codice, ma dalla diversa, e più generale, facoltà attribuita a norma dell'art. 81 comma 3 dello stesso Codice.
Pertanto, ancorché dal contesto normativo emergano indici che possano far pensare ad un'attribuzione esclusiva in favore della sola commissione delle valutazioni tecniche, occorre del pari evidenziare come il potere in esame sia espressamente connotato in rapporto ai presupposti per il suo esercizio (la convenienza o l'idoneità dell'offerta) e si giustifichi in relazione alle attribuzioni negoziali, che rimangono saldamente in capo alla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. IV 17 maggio 2012 n. 2848). |