TAR Lazio: in tema di procedura negoziata


Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 163 del 2006, il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

 

E’ quanto rilevato dal TAR Lazio (Roma, sez. III quater, 30 gennaio 2012 n. 989), il quale ha rilevato che il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e, in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità, circostanze queste che si ritiene non ricorrano nella fattispecie posta all’esame dei giudici romani (in tal senso, anche Cons.St., Sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006; Tar Catania, Sez. III, 1 marzo 2011, n. 524; Tar Reggio Calabria, 9 febbraio 2010, n. 62). (..)

 

Ciò in quanto, in sede di affidamento di appalti pubblici, la procedura di evidenza pubblica costituisce un presidio indispensabile a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle amministrazioni dalla quale si può prescindere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del codice degli appalti solo eccezionalmente (Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 642).

 

Si legge, inoltre, nella sentenza in esame che detta procedura rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, sicché i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (Cons.St., sez. V, 2 novembre 2011, n. 5837).

 

Ne deriva la necessità di motivare congruamente l'esistenza dei presupposti richiesti dal legislatore per derogare alla regola del massimo coinvolgimento degli operatori economici, non essendo sufficiente un mero richiamo, nella delibera di affidamento con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, all'urgenza di provvedere, occorrendo piuttosto una motivazione dettagliata (Cons. St., Sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6797; Tar Lazio, sez. III, 16 gennaio 2010, n. 286), che specifichi i presupposti di fatto dell'urgenza stessa (Tar Lazio, sez. III, 3 luglio 2009, n. 6443).

 

Infine, l'urgenza di procedere deve essere, oltre che concreta e motivata, anche non addebitabile alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità (Cons. St., sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006; Tar L'Aquila 10 gennaio 2011, n. 3).

 

Tali presupposti devono sussistere entrambi, con la conseguenza che è sufficiente, a rendere illegittimo il ricorso alla procedura dell'art. 57, comma 2, del codice degli appalti, la mancanza (e la mancata motivazione) dell'urgenza, indipendentemente dall'individuazione del soggetto al quale la stessa sia imputabile.