Si segnala un’interessante pronuncia del TAR Toscana (sez. II 20 febbraio 2012 n. 364) in tema di accesso e tutela dei segreti commerciali.
Osservano i giudici toscani come non possa essere stabilita a priori la prevalenza di un interesse sull'altro, ma va valutato nel caso concreto verificando l'essenzialità dei dati richiesti e non forniti per la propria difesa in giudizio.
Per questo motivo è prevista dall'art. 116, comma 2, c.p.a. la notifica di una formale istanza di accesso all'amministrazione ed alla controparte così da garantire un contraddittorio processuale che consente al giudice di valutare le opposte esigenze e di verificare l'indispensabilità dei dati non comunicati ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio del ricorrente.
Nel caso di specie, la società ricorrente si duole genericamente dell'incompleta messa a disposizione dei documenti di gara, ma non specifica sotto quale profilo la mancata comunicazione dei nomi dei partners commerciali della controinteressata impedisca una completa esplicazione del proprio diritto di difesa.
La richiesta sembra dunque – a giudizio del Tribunale fiorentino - avere una mera funzione esplorativa e, laddove fosse accolta dal tribunale attraverso l'esercizio dei suoi poteri istruttori di natura officiosa, vanificherebbe la tutela della riservatezza commerciale dell'A.T.I. controinteressata senza aver consentito un utile contraddittorio sulla questione. |