Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante ``Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo`` meglio noto come Decreto "Semplifica Italia".
Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 10 febbraio, e reca talune previsioni in materia di semplificazione degli appalti pubblici, contenute nel Titolo I, Capo III, Sezione III, dagli articoli 20, 21, 22 e 53 del nuovo provvedimento.
Ecco le principali novità.
- Introduzione nel Codice dei Contratti dell’art. 6-bis, rubricato “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, il quale prevede che dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, è acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
L’Autorità, con propria deliberazione. indicherà i dati in relazione ai quali é obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole per l’inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell’Autorità.
Fino al 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti secondo le modalità attualmente vigenti, ossia mediante il casellario informatico per gli appalti di lavori, e mediante la citata Banca dati nazionale per i requisiti di cui articolo 42, comma 1, lett. a), relativi agli appalti di servizi e forniture.
- All’articolo 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, viene parzialmente modificata la previsione relativa alla sanzione della sospensione per un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione in gara. Infatti, l’originaria previsione che disponeva l’operatività della sanzione “per un periodo di un anno” viene sostituita da quella che ne consente l’operatività “fino ad un anno”, lasciando, quindi, intendere che si possa procedere ad una sorta di graduazione in relazione alla gravità della dichiarazione resa.
- Introduzione nel Codice dei contratti dell’articolo 199-bis, che disciplina le procedure per la selezione degli sponsor nel contratto di sponsorizzazione, disciplinato dall’articolo 26 dello stesso Codice.
In virtù della nuova disposizione, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali sono tenute ad integrare il programma triennale dei lavori con un allegato che indichi i lavori, i servizi e le forniture per le quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.
- All’articolo 73 del D.P.R. n. 207/2011 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti), disciplinante le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA, con riferimento alla previsione di cui al comma 3, che stabilisce la sanzione della sospensione in aggiunta a quella pecuniaria, viene prevista l’operatività nei casi di violazioni commesse, secondo valutazione dell’Autorità, con dolo o colpa grave.
- Con riferimento ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero, l’articolo 84 del D.P.R. n. 207/2010, viene integralmente sostituito da una nuova previsione, introdotta dal comma 3, lett. b), dell’articolo 20 del Decreto in esame.
In particolare è ora previsto che la certificazione venga rilasciata, su richiesta dell’interessato e a sue spese, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, e che dalla stessa risulteranno i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. E’, inoltre, previsto che, per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, per il conseguimento della qualificazione, possano utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano o, in mancanza di quest’ultimo, il certificato potrà essere richiesto direttamente dal subappaltatore con le modalità previste per l’esecutore.
- L’articolo 21 del Decreto “Semplifica Italia” modifica il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo alla responsabilità solidale negli appalti.
Giova rimarcare che la richiamata disposizione riguarda la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto; nella versione antecedente alla odierna modifica siffatto regime di responsabilità comportava il generico obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Sulla scorta della modifica introdotta dal Decreto “Semplifica Italia”, è oggi previsto l’obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
- Introduzione di talune modifiche alla disciplina per l’adozione delle delibere del CIPE;
- Previsione di norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali, dato il recepimento della Direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali.
- L’articolo 53 del decreto di cui occupa interviene sulla disciplina relativa all’edilizia scolastica. In particolare è previsto che, al fine di garantire sul territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, ed anche per ridurre le spese di funzionamento, il CIPE debba approvare un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano deve essere trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. ed il Piano dovrà poi essere approvato entro i successivi 60 giorni. Il Piano dovrà avere ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, nonché la messa in sicurezza, e la costruzione ed il completamento di nuovi edifici scolastici. Gli interventi descritti dovranno essere realizzati al fine di razionalizzare e contenere le spese, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, e soprattutto favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, mediante interventi di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole; modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali. |