Legge di stabilità 2012: basta con le certificazioni


Il primo gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 11 dicembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, in virtù delle nuove disposizioni, per i rapporti intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, vige l’obbligo di sostituire i  certificati e gli atti di notorietà con dichiarazioni sostitutive  di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 2000 (articolo 40, comma 1).

 

E’, inoltre, previsto che, qualora l’amministrazione proceda al rilascio di un certificato, la stessa è tenuta ad apportare su di esso - a pena di nullità - la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (articolo 40 comma 2).

 

E’ stato inoltre modificato l’articolo 43 del medesimo DPR n. 445 2000, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive relative, non soltanto a certificati, bensì anche ad atti di notorietà.

 

Sulla base della nuova normativa, costituisce violazione del dovere d’ufficio la richiesta o l’accettazione di certificati o atti di notorietà, nonché il rilascio di certificati privi della apposita dicitura di cui al secondo comma dell’articolo 40 (articolo 74).

 

Onde rendere maggiormente snelli i meccanismi di controllo e di accertamento, le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile volto a verificare e garantire la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi  da parte delle amministrazioni procedenti.

 

A tale ufficio sono attribuiti compiti di pubblicità in relazione alle misure organizzative adottate per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli.

 

Il mancato controllo, entro trenta giorni dalla richiesta, viene sanzionato quale violazione del dovere d’ufficio e tale comportamento viene preso in considerazione per la valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione (articolo 72).