Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali: intervento sostitutivo della stazione appaltante


Con Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 febbraio 2012 n. 3, sono state fornite talune indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, concernente l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell’appaltatore o del subappaltatore.

 

In sintesi ecco le precisazioni ministeriali:

 

- l’intervento sostitutivo, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito abbia una capienza parziale rispetto alle inadempienze evidenziate nel DURC;

 

- l’intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute dello 0,50% indicate al comma 3 dell’art. 4;

 

- qualora l’importo delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell’intervento sostitutivo, quest’ultimo deve essere seguito

 

- al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili)

 

- mediante il principio di proporzionalità dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante;

 

- è opportuno che le stazioni appaltanti diano un’immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili circa l’intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell’importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti;

 

- l’intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell’appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell’appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l’intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.

 

- anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l’intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.